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Il Referendum Costituzionale spiegato al mio compagno di banco

Il Referendum Costituzionale spiegato al mio compagno di banco

Cerchiamo di fare chiarezza su questo benedetto Referendum del 4 Dicembre. Alla fine, una breve legenda che può aiutarti, #FacceCaso. La Costituzione

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Cerchiamo di fare chiarezza su questo benedetto Referendum del 4 Dicembre. Alla fine, una breve legenda che può aiutarti, #FacceCaso.

La Costituzione vigente definisce una forma di governo parlamentare, il cui assetto è delineato nell’art.Cost. 55. Tale disposizione prevede un Parlamento bicamerale composto da Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Il disegno di riforma costituzionale, sottoposto a referendum, disciplinerà le nuove modalità di composizione del Parlamento superando il bicameralismo perfetto. Le regole di formazione della Camera dei Deputati resteranno pressochè invariate (mentre i suoi poteri sostanzialmente ampliati), di contro per il Senato verrà creata ex novo una regola per la selezione dei suoi membri. Difatti, in conformità dell’eventuale rinnovato art. Cost. 57, esso sarà l’espressione delle istituzioni territoriali attraverso 95 senatori più 5 nominati dal Presidente della Repubblica.

Al comma 2 è scritto che saranno i Consigli regionali ad eleggere, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri membri e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori. Il comma 5 specifica che la durata del mandato dei nuovi senatori coinciderà con quella dei Consigli regionali o comunali di provenienza. Concetto rinforzato nel comma 2 dell’art. Cost. 66.

In parole semplici con la fine della carica da consigliere regionale o sindaco, cesserà anche la carica da senatore.

Sempre riguardo al Senato la sua originaria funzione legislativa subirà un ridimensionamento in quanto, come definito dall’art.Cost. 70, sarà esercitata collettivamente da entrambe le Camere in determinati casi e non più in termini generali. Funzione legislativa che si concretizzerà nella possibilità di sottoporre ad esame ogni disegno di legge approvato dalla Camera, che vota a maggioranza assoluta, entro dieci giorni e potrà proporre modifiche non vincolanti entro trenta giorni(art. Cost. 70 comma 4). Allo scadere di questi due limiti temporali la legge puó essere promulgata. Dunque in qualsiasi caso l’ultima parola spetterà sempre alla Camera dei Deputati, la quale diverrà con l’art. Cost. 55 comma 4 l’unica titolare del rapporto di fiducia con il Governo.

La riforma ha interessato anche la modifica del numero di elettori necessari a proporre una legge con l’art. Cost. 71 comma 3(le cosiddette leggi d’iniziativa popolare): occorreranno 150mila elettori anzichè 50mila. Il comma 4 istituisce de facto il referendum propositivo.

Per ciò che concerne la più alta carica dello Stato è importante sottolineare quanto enunciato nell’art. Cost. 86: le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, verranno esercitate dal Presidente della Camera dei Deputati e non più da quello del Senato. Viene abrogato integralmente l’art. Cost. 99 riguardante il CNEL.

Le funzioni delle Province saranno assorbite dalle Città Metropolitane, già previste dall’attuale Costituzione ma mai effettivamente operative. La struttura adottata a seguito della riforma del titolo V della Costituzione ad opera del Legislatore nel 2001, attribuisce l’esercizio della potestà legislativa in maniera esclusiva allo Stato nella maggior parte dei settori (art. Cost. 117) ,e in modo concorrente con le Regioni in altre materie.

Con la nuova riforma lo Stato con legge, proposta dal Governo, potrà intervenire in materie non riservate alla sua legislazione, qualora lo ritenga opportuno per la tutela dell’unità giuridica o economica di un imprecisato interesse nazionale.

Un ulteriore limite all’azione legislativa regionale verrà dalla indispensabile condizione di equilibrio tra entrate e spese del bilancio con l’art. Cost. 116 comma 3. Infine per la prima volta, tramite il comma 5 dell’art. Cost. 134 e il comma 2 del 73, la Corte Costituzionale sarà chiamata a giudicare preventivamente la legittimità costituzionale delle leggi elettorali.

Conclusioni: Premesso che abbiamo tralasciato le analisi di alcuni articoli e indipendentemente da ció qui scritto, la Costituzione e le eventuali modifiche meritano una vostra lettura approfondita nei suoi contenuti. Lascio a voi i seguenti quesiti: Resterà essa un baluardo a tutela della struttura democratica della nostra Repubblica? Garantirà il rispetto delle minoranze all’interno di un Parlamento così ridisegnato? Sarà ancora netta la separazione tra esecutivo e legislativo? A voi la scelta.

Ecco infine una breve legenda dei termini più tecnici:

  • Bicameralismo perfetto = Uguaglianza di poteri tra Camera e Senato
  • Metodo proporzionale = sistema che mira a riprodurre in un organo di rappresentanza le proporzioni delle diverse parti dell’elettorato
  • Maggioranza assoluta = costituita dalla metà più uno degli aventi diritto al voto
  • Fiducia = rapporto che s’instaura tra Governo e Parlamento all’inizio del mandato dell’esecutivo tramite votazione nominale

Di Gabriele Piazzai & Nicola De Santis

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