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Quale tutela per lo studente in alternanza scuola-lavoro?

Quale tutela per lo studente in alternanza scuola-lavoro?

Anche se non è un vero e proprio lavoratore, lo studente che svolge il periodo di alternanza scuola lavoro è giuridicamente equiparato ad un prestator

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Anche se non è un vero e proprio lavoratore, lo studente che svolge il periodo di alternanza scuola lavoro è giuridicamente equiparato ad un prestatore di lavoro essendo quindi sottoposto alla medesima tutela della salute e sicurezza sul posto di lavoro prevista dalla legge.

Era uno dei punti più controversi della riforma della “Buona Scuola”, che da subito ha destato più di qualche lamentela da parte delle rappresentanze studentesche: la tutela dei giovani durante l’alternanza scuola-lavoro.
Il dubbio si è fatto sempre più insistente quando, anche a seguito di diverse “denunce” da parte degli stessi giovani, si è appreso che spesso questi vengono inseriti dai datori di lavoro nella struttura aziendale solo per poter sfruttare mano d’opera a prezzo praticamente nullo.

Quindi, giovani braccia da spremere, pochissime responsabilità e grande interesse dei datori di lavoro perché non gravati dagli stessi pesanti oneri che deriverebbero da una vera e propria assunzione. Ecco che il rischio sfruttamento è dietro l’angolo.
Fortunatamente le paure dei più possono essere calmate. Vediamo quali sono le regole che il datore di lavoro deve comunque osservare quando accetta di far lavorare uno studente in conformità con il programma di alternanza scuola lavoro introdotto dalla legge 107 del 13 luglio 2015.

Lo studente minorenne, pur non essendo formalmente un lavoratore (come conferma la legge 977/1967) ha però gli stessi diritti di quest’ultimo in tema di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Questo grazie al Dlgs 81/2008 8 (il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) che definisce espressamente, ai fini dell’applicazione della normativa in tema che è “lavoratore la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

L’azienda che ospita lo studente che sta svolgendo il suo periodo di alternanza scuola lavoro deve quindi rispettare gli obblighi di legge di:

  • Sorveglianza sanitaria: il ragazzo, prima di iniziare a lavorare, deve essere sottoposto ad una visita medica che attesti le sue condizioni fisiche come compatibili all’attività e al luogo dove questa verrà prestata;
  • Formazione: il datore di lavoro deve formare il ragazzo rendendolo edotto dei rischi relativi alla mansione svolta e al luogo dove questa viene realizzata;
  • Assicurazione: il datore di lavoro dovrà accettare il lavoro del ragazzo solo se questo sia stato già assicurato, presso l’Inail, da parte dell’istituzione scolastica di provenienza, contro i rischi di infortunio. Inoltre, il datore dovrà fornire al ragazzo tutta l’attrezzatura necessaria per lo svolgimento della sua mansione in totale sicurezza.

Almeno sul fronte della tutela della salute, i ragazzi che svolgono l’alternanza scuola-lavoro sono quindi al riparo. Sempre incerto, invece, è il rischio di incappare in ambienti lavorativi di dubbia utilità per la formazione dello studente.

Di Lorenzo Maria Lucarelli

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