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Recupero debiti scolastici: e se il docente a settembre non c’è più?

Recupero debiti scolastici: e se il docente a settembre non c’è più?

L’annoso dilemma dei debiti, che avrà dato grandi preoccupazioni a studenti impauriti. La possibilità di trovarsi davanti un altro professore, ma anch

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L’annoso dilemma dei debiti, che avrà dato grandi preoccupazioni a studenti impauriti. La possibilità di trovarsi davanti un altro professore, ma anche agli stessi insegnanti che non vogliono abbandonare i propri allievi. Vediamo la risposta.

Alcuni dei lettori saranno probabilmente in procinto di effettuare i cosiddetti “esami di riparazione”, ossia debiti. Necessari per recuperare le insufficienze per le quali erano stati rimandati a settembre dopo la fine dell’anno scolastico. Altri potrebbero essere professori, pronti per esaminare proprio questi ultimi. Bene a entrambe le categorie interesserà sapere cosa succede se l’insegnante che aveva deciso per il fatidico “debito” poi a settembre non è più in servizio, per diversi motivi (perché in pensione o perché ha cambiato scuola) presso il medesimo istituto.

Esplicativo in tal senso, ma solo in parte, è l’art. 8/6 dell’ordinanza ministeriale n.92/2007 che recita testualmente: “la competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella composizione che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico di riferimento.  Ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese”.

In linea generale, quindi, il principio sembrerebbe essere l’uguaglianza nella composizione del consiglio di classe.

Anche i professori che per qualsiasi motivo non farebbero più parte dell’organo scolastico hanno il diritto e i poteri di prendere parte alla sua attività. Per quanto di mancante gli spetta, può essere riconosciuto loro il rimborso spese.

Si parla però solo di diritto (e di un dovere morale) non anche di un obbligo giuridicamente vincolante. I professori a tempo determinato al quale sia scaduto il contratto alla fine dell’anno scolastico (30/6) o siano andati in pensione o ancora abbiano cambiato istituto, potranno comunque rifiutare (non essendo vincolati da alcun contratto in essere). Infatti, nota del MIUR, la 7783/2008. (“Nel caso in cui, però, tali componenti non possano o, comunque, non intendano accettare tale incarico…”).

In questo caso verrà designato un docente della stessa materia che prenderà il posto del rifiutante.
Speriamo migliore del precedente se proprio c’è bisogno.

#FacceCaso

Di Lorenzo Maria Lucarelli

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